CHE COSA E’ L’AFFIDO?

Ci sono bambini che nascono il giorno in cui vengono partoriti. Ci sono bambini che invece per nascere devono aspettare che qualcuno li prenda tra le braccia e li guardi come il bene più prezioso che esista.

 

Che cos’è l’affidamento familiare?

La famiglia è insostituibile per la crescita armonica del bambino: quando si affacciano momenti difficili come la scomparsa di uno dei due genitori o gravi problemi educativi, psicologici o relazionali, occorre intervenire in modo che i bambini soffrano il meno possibile.

E’ qui che può entrare in campo un’altra famiglia o un single che temporaneamente possa accogliere e supportare quel bambino perché superate la difficoltà, possa rientrare nella famiglia di origine.

E’ anche un aiuto rivolto alla famiglia di origine, nel tempo che le è necessario per affrontare e per quanto possibile risolvere i suoi problemi, con il sostegno e l’appoggio dei Servizi Sociali.

Chi sono le famiglie di origine dei minori affidati?

Sono famiglie conosciute e seguite dai Servizi Sociali, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere.

L’affidamento dei bambini è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria, possa consentire la continuità affettiva e del proprio bagaglio culturale.

Chi sono i bambini-ragazzi affidati?

Possono essere bambini e adolescenti in età compresa tra 0 e 18 anni, italiani o stranieri, provenienti da famiglie in difficoltà temporaneamente non in grado di occuparsi delle loro necessità materiali ed affettive. Queste situazioni si riflettono in modo critico sul percorso evolutivo dei minori provocando conseguenze sul piano affettivo, cognitivo e comportamentale che necessitano di un intervento tempestivo.

Chi sono le famiglie affidatarie?

Ai sensi della legge possono diventare famiglia affidataria coppie con o senza figli, sposate o conviventi o persone single che accettano di coinvolgersi in un percorso condiviso di accoglienza.

Non esistono vincoli di età rispetto al bambino affidato.

Quali sono le principali caratteristiche dell’affidamento?

Le principali caratteristiche dell’affidamento familiare sono:

  • la temporaneità;
  • il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine;
  • la previsione del rientro del minore nella famiglia di origine.

Chi propone l’affidamento?

L’affidamento viene proposto ed attuato dal Servizio Sociale, ossia dalla struttura tecnico-amministrativa preposta al servizio di tutela dell’infanzia.

Diventa esecutivo dopo l’intervento di un organo giudiziario (Tribunale per i minorenni).

Il progetto di affido familiare viene predisposto sulla base delle esigenze del bambino, alla sua situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta.

Il coinvolgimento del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.

In relazione a come è stato promulgato il provvedimento di affidamento, il progetto viene condiviso con la famiglia affidataria, privilegiando comunque il primario interesse dei minori.

Quali sono i diversi tipi di affidamento?

Ai sensi della Legge n. 184/1983 e ss. mm Legge n. 149/2001, l’affidamento può essere:

Consensuale: i genitori del minore sono d’accordo e spesso sono loro stessi a chiedere questa forma di aiuto ai Servizi Sociali;
Giudiziale: i genitori non sono sempre collaborativi e l’affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni.

Nel corso degli anni, l’indicazione normativa sull’affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all’intensità del bisogno e dei “tempi” di accoglienza. Pertanto considerando le ultime disposizioni regionali (D.G.R. Regione Marche n. 1161 del 01.08.2012 e ss. mm.), ed i regolamenti degli Ambiti Territoriali, l’affidamento può anche considerarsi:

A tempo pieno (residenziale): il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia di origine (nelle modalità stabilite dai Servizi Sociali)

A tempo parziale (diurno o residenziale saltuario, appoggio familiare): il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai genitori naturali, oppure trascorre con la famiglia affidataria solo alcuni giorni ed in genere il fine settimana rientra a casa.

Che durata può avere l’affidamento?

L’affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario affinché la famiglia affronti i problemi che hanno causato l’allontanamento del minore.

La legge prevede un periodo massimo di due anni prorogabili dal Tribunale per i Minorenni.

In base alle esigenze del minore, alle caratteristiche della situazione familiari l’affido può essere progettato per periodi lunghi, medi o brevi.

L’affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l’aiuto dei Servizi Sociali, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.