Cosa significa diventare famiglia adottiva?

“Occorre lasciarsi innamorare di questo nostro figlio; questo avviene se è accolto per quello che è, e nello stesso tempo, deve essere desiderato per quello che sarà, al di là di quello che noi vorremmo che lui diventi.
Ogni figlio è un dono: come tale va atteso, anzi bisogna imparare ad attenderlo”

ADOZIONE NAZIONALE

Che cosa è l’adozione nazionale?

L’adozione nazionale è un istituto volto all’accoglimento di un minore di qualsiasi etnia e/o origine che sia in stato di abbandono.

Chi sono i bambini-ragazzi adottabili?

Tutti i bambini adottivi provengono da situazioni di abbandono o di separazione dalle famiglie d’origine per trascuratezza, povertà, maltrattamento o abuso.

Chi può adottare un bambino o una bambina?

Coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto.

Coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (la convivenza deve essere comprovata) possono proporre domanda di adozione nazionale, che in realtà è una dichiarazione di disponibilità all’adozione, al Tribunale per i Minorenni presso cui si intende procedere e che nella maggior parte dei casi i coniugi scelgono rispetto alla loro residenza anagrafica

(cfr. elenco Tribunali per i Minorenni).     

Qual è il percorso per diventare genitori adottivi?

La “dichiarazione di disponibilità” (non più domanda di adozione), va formulata su moduli normalmente forniti dalle cancellerie adozioni dei Tribunali per i Minorenni e presentata in carta semplice accompagnata da alcuni documenti tra i quali:

  • certificato di nascita dei richiedenti;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
  • certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
  • modello 101 o 740 o busta paga;
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
  • dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
  • alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori) ;
  • certificazione di sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l’esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV.

Una verifica dei documenti indicati è indispensabile, dato che vi possono essere delle variazioni.

Tale verifica va fatta presso la cancelleria adozioni dei tribunali per i minorenni presso cui si intende presentare la domanda.

La domanda di adozione nazionale ha una validità di tre anni ed è rinnovabile alla sua scadenza, per l’ipotesi in cui i coniugi intendessero percorrere la via dell’adozione nazionale ma non avessero avuto alcun riscontro da parte del tribunale nel corso dei tre anni.

A questo punto il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti ritenuti necessari al fine di accertare e dichiarare l’idoneità della coppia che ha proposto la dichiarazione di disponibilità.

Qual è il ruolo dei Servizi Sociali?

Il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali del compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali raccogliendo informazioni sull’ambiente familiare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi.

I servizi sociali devono valutare attentamente le risorse, i limiti, le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.

In questa fase è compito dei servizi sociali informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle possibili criticità che l’adozione può comportare.

La legge sull’adozione prevede che le indagini siano completate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall’invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’accertamento dell’idoneità. Al termine del periodo di accertamento,

i servizi devono redigere una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.

Durante l’indagine i Servizi, qualora riscontrino dei problemi e complessità difficilmente risolvibili, possono chiedere alla coppia di sospendere l’indagine per un breve periodo e riprenderla dopo alcuni mesi di riflessione.

Il Tribunale per i Minorenni esamina la relazione inviata dall’ente locale e convoca la coppia per uno o più colloqui, a seguito dei quali vi possono essere diversi esiti: il Tribunale stabilisce che la coppia è idonea all’adozione, oppure non è idonea, oppure dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi.

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Che cosa è l’adozione internazionale?

L’adozione internazionale è l’adozione di un minore di cittadinanza non italiana,

dichiarato adottabile dalle autorità del suo Paese.

L’adozione viene perciò fatta in quel Paese, davanti alle autorità e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti.

Chi sono i bambini-ragazzi adottabili?

I minori da 0 a 18 anni in situazioni di abbandono, privi di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti.

L’adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e di sussidiarietà.

Un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono.

Le procedure per l’adozione internazionale possono iniziare solo dopo che siano stati fatti tutti i

tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito.

Chi può adottare un bambino o una bambina?

Possono adottare i coniugi aventi i requisiti previsti per l’adozione di un minore italiano che hanno

presentato l’opportuna richiesta al Tribunale per i Minorenni competente per territorio di residenza.

I coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, che non abbiano in corso nessun procedimento di separazione (neppure di fatto) coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni.  Sarà cura del Tribunale per i Minorenni accertare la continuità e la stabilità della convivenza.

Qual è il percorso per diventare genitori adottivi?

Per quanto riguarda la procedura di adozione internazionale, il percorso è il medesimo indicato per l’adozione nazionale almeno per quanto concerne gli incontri con i Servizi sociali e con il Tribunale fino al decreto di idoneità. La coppia ritenuta idonea all’adozione, a seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni, deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità, pena la nullità.

Qual è il ruolo dei Servizi Sociali?

Sono investiti dai TM del compito di indagine sulle aspirazioni, le aspettative, i limiti, le peculiarità e le risorse delle coppie che hanno presentato la disponibilità all’adozione; si occupano spesso di orientamento delle coppie aspiranti all’adozione e di supporto alle famiglie nei primi tempi successivi all’adozione.

I Servizi socio assistenziali, in collaborazione con quelli sanitari, durante tutta la fase del procedimento, svolgono un’importante ruolo di supporto nei confronti del Tribunale dei Minori, a cui tuttavia spetta la responsabilità finale dell’intero percorso. Le Regioni attribuiscono agli ambiti

territoriali il compito di istituire un’equipe, che si occupi specificatamente di organizzare le attività riguardanti l’adozione (nazionale e internazionale). Essi perciò garantiscono la presenza di un Servizio Adozioni, che viene gestito da un’equipe composta almeno da:

  • Uno psicologo
  • Un assistente Sociale

Questa è la composizione minima dell’equipe. In Italia si trovano realtà composte da queste due figure che lavorano in modo integrato, e altre dove sono presenti numerose altre figure professionali, come uno psicopedagogista, un sociologo, altri psicologi o assistenti sociali, o alcuni educatori.

Come scegliere l’ente giusto a cui affidarci

Scegliere l’ente autorizzato a cui affidare il mandato per l’adozione è un momento importante.

Per scegliere l’ente più confacente alle aspettative della coppia è consigliabile raccogliere più informazioni possibili, visitando i siti delle organizzazioni o partecipando agli incontri informativi che spesso vengono organizzati.

Tutto questo consentirà di conoscere gli obiettivi delle singole organizzazioni, l’eventuale ispirazione, laica o religiosa, il progetto culturale, al fine di incontrare l’ente autorizzato più adatto.

Il 7 febbraio 2013 è stato inaugurato un nuovo sportello informativo sull’adozione internazionale presso la sede dell’associazione La Goccia Onlus in collaborazione con l’associazione “Amici dei Bambini” di Milano (Ai.Bi.).

La Goccia ed Ai.Bi. hanno percorsi paralleli che si sono incontrati molte volte e che sempre hanno rafforzato una condivisione di intenti e di vedute sul benessere dei bambini in attesa di una famiglia.

Secondo l’ultimo Rapporto CAI sulle adozioni internazionali, nel 2016 sono state 42 le coppie adottive marchigiane che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso in Italia di minori stranieri (2,7% del totale italiano) su 1548 coppie totali.

Rispetto ai precedenti anni stiamo assistendo ad un trend negativo che sta investendo le adozioni internazionali sul territorio marchigiano

 (-16 coppie rispetto al 2011 e – 20 bambini), Ai.Bi. vuole dar vita ad un servizio per accompagnare le famiglie marchigiane che hanno voglia di accoglienza.

Lo sportello, la sua attività di informazione e formazione per le famiglie che intendono avvicinarsi all’adozione internazionale è aperto al pubblico ogni mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, e il venerdì dalle 10 alle 13 in Via Pirandello 29/a a Macerata.

Per info ed iscrizioni ai corsi informativi

Tel. 334 9532851

Email: macerata@aibi.it  – www.aibi.it